DDT e CMR, documenti di trasporto necessari per la radiazione per esportazione. Categoria: Burocrazia Creato 09 Luglio 2014 Ultima modifica il 11 Luglio 2014
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La nuova normativa prevede, dal 14 luglio 2014, che la radiazione per esportazione di un veicolo dal PRA possa essere effettuata solo nel caso in cui il veicolo stesso sia stato effetivamente esportato all'estero: non è più possibile quindi la radiazione preventiva. A comprova della reale esportazione occorre consegnare la fotocopia del nuovo libretto estero, ossia quello che il nuovo Stato rilascia quando si prendono le targhe estere. In alternativa alla nuova carta estera si può consegnare la documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del veicolo all’estero (ad es. il documento di trasporto, il C.M.R., la bolla doganale, in ogni caso il documento che attesti la consegna all’acquirente estero).
Cosa è il D.D.T. (documento di trasporto). Il D.D.T., introdotto con il D.P.R. 14/08/1996 n. 472, è il documento che accompagna i beni durante il trasporto ed ha sostituito la bolla di accompagnamento nella maggior parte dei casi di traslazioni di merci. Gli elementi che il DDT deve contenere sono:
la data di emissione e il numero progressivo attribuito;
i dati identificativi del venditore (cioè nominativo o ragione sociale, indirizzo e numeri di partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese);
i dati identificativi del compratore (cioè nominativo o ragione sociale e indirizzo);
la natura, qualità e quantità dei beni trasportati;
l'indicazione della ditta incaricata del trasporto, nel caso venga fatto da un vettore;
la data di effettiva consegna della merce, se questa avviene successivamente alla data di emissione del DDT;
l'indicazione della causale del trasporto (obbligatoria solo nel caso in cui sia diversa da "Vendita", ad es. Conto Lavorazione, Conto Riparazione, ecc.). Il documento è in formato libero, ossia nessun vincolo di forma, dimensioni o tracciato e deve essere emesso almeno in duplice esemplare, anche se, per ragioni organizzative, sono ammesse anche copie supplementari. Una copia deve essere trattenuta e conservata dall'emittente, l'altra deve essere consegnata al cessionario in accompagnamento della merce ceduta e trasportata.
Sull'esemplare trattenuto dal venditore non è obbligatoria la firma di chi ritira la merce anche se essa è opportuna in quanto può rivelarsi molto utile nel caso di contestazioni tra le parti.
Cosa è il C.M.R. (Convention des Marchandises par Route). Il C.M.R. è la lettera di vettura internazionale, ossia il Documento di consegna preparato dal mittente e controfirmato dal corriere come prova di avvenuta ricezione della spedizione per consegna a destinazione. Il C.M.R. contiene i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario). Gli stessi elementi si possono avere con documenti separati ed hanno ugualmente valore probatorio. Il C.M.R. ostituisce prova di avvenuta presa in consegna delle merci e del loro stato da parte del vettore e rappresenta essa stessa il contratto di trasporto internazionale. Dalla lettera di vettura risulta l'accordo delle parti sulle cose da trasportare, sulle modalità e condizioni di trasporto, risultando le stesse assoggettate alla Convenzione internazionale CMR. Il CMR costituisce documentazione equivalente alla scheda di trasporto nei controlli di Polizia Stradale. Il documento deve recare le seguenti indicazioni obbligatorie:
data e luogo di emissione; nome e indirizzo del mittente;
nome e indirizzo del vettore;
nome ed indirizzo del destinatario;
nome ed indirizzo del luogo di destinazione se diverso dal destinatario;
natura, peso, quantità e/o numero delle cose da trasportare;
indicazione degli eventuali punti obbligatori di transito per le operazioni doganali;
istruzioni relative alle spese di trasporto, se pagato in partenza o a destino, preferibilmente utilizzando le rese codificate nell'Inco;
indicazione e classificazione dell'eventuale merce pericolosa A.D.R.;
nel caso di trasporto a carico completo, vengono riportati anche i dati di immatricolazione del mezzo di trasporto. La regolamentazione per l'emissione del documento è contenuta nella Convenzione omonima stipulata in prima stesura a Ginevra il 19 maggio 1956. La lettera di vettura viene emessa dal mittente o, spesso, dallo spedizioniere, in qualità di committente del trasporto, su richiesta del vettore. Il modulo della lettera di vettura camionistica deve essere compilato al momento del carico delle merci dal mittente e dal vettore, ognuno per le parti di propria competenza.
Il primo è consegnato al mittente;
Il secondo, di competenza del destinatario, accompagna la merce fino a destino;
Il terzo è trattenuto dal vettore, regolarmente controfirmato per ricevuta della merce.